Top
 
Statuto e Regolamento

Statuto

Cisl FVG > Statuto

CAP. I – COSTITUZIONE

Art. 1

È costituita l’Unione Sindacale Regionale (U.S.R.) del Friuli Venezia Giulia con sede a Trieste. Essa e un’articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) con sede a Roma, della quale segue i principi esposti nello Statuto Confederale

Art. 2

Fanno parte dell’Unione Sindacale Regionale le Federazioni sindacali regionali di categoria (FSR) le quali, sulla base dei rispettivi Statuti, si possono articolare in settori e/o comparti merceologici.

Le FSR di categoria sono quelle riconosciute a livello nazionale dalla Confederazione.

 

Art. 3

L’Unione Sindacale Regionale, secondo quanto previsto dallo Statuto confederale, esplica sul piano territoriale, per quanto le compete e nell’ambito delle scelte confederali, le funzioni che l’art. 3 dello Statuto confederale assegna alla Confederazione. In particolare:

  • fissa gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa;
  • contribuisce all’implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto e la tutela dell’ambiente;
  • rappresenta l’organizzazione di fronte agli organismi regionali del pubblico potere;
  • esercita l’azione di coordinamento e di collegamento regionale tra le Federazioni di categoria e le strutture territoriali;
  • programma e gestisce l’attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
  • designa gli incarichi di rappresentanza sindacale;
  • promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell’Organizzazione con particolare attenzione alla parte sottorappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso un’equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;
  • assiste, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria e le strutture territoriali nell’azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
  • promuove e sostiene, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore e il pensionato nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
  • realizza per i propri iscritti e i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi. In particolare, servizi per vertenze sindacali, previdenziali, fiscali, assicurativi;
  • promuove, coordina e controlla l’attuazione, ai vari livelli dell’organizzazione, degli indirizzi regionali e confederali;
  • promuove la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Confederazione;
  • regola i rapporti tra organismi orizzontali ed organismi verticali e ne dirime i conflitti;
  • realizza i necessari interventi:
    1. sugli organismi regionali di categoria in caso di gravi violazioni dello Statuto confederale, di mancato rispetto delle decisioni degli organi regionali, di violazione delle norme contributive confederali, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse;
    2. rappresenta le Federazioni di categoria o su richiesta delle medesime ovvero quando si tratti di questioni di interesse generale:
      • dinanzi ai pubblici poteri e alle varie istituzioni;
      • dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro.

Le specifiche competenze formali degli organismi dell’U.S.R. sono definite nei successivi articoli.

CAP. II – STRUTTURE E COORDINAMENTI

Art. 4 

L’Unione Sindacale Regionale si articola in Aree Sindacali Territoriali (AST) che non costituiscono istanza congressuale. L’Unione Sindacale Regionale, per il territorio regionale, e titolare delle decisioni di politica sindacale, nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Confederazione.

Alle Aree Sindacali Territoriali (AST) della Unione Sindacale Regionale viene conferito il compito di specificare e di realizzare la politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa della Confederazione e della U.S.R..

Le Aree Sindacali Territoriali (AST) sono costituite e regolamentate su delibera del Consiglio generale dell’Unione Sindacale Regionale.

Qualora le Federazioni nazionali di categoria, in relazione ad oggettive esigenze organizzative, funzionali e di rappresentanza, ritenessero, in riferimento all’art. 35 dello Statuto Confederale e di concerto con l’U.S.R. e la categoria regionale, di dotarsi di “articolazioni funzionali” non coincidenti con quelle decise dalla U.S.R., dovranno comunque garantire, l’espressione della categoria negli organismi U.S.R., nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità degli iscritti e dei relativi flussi contributivi di competenza alla U.S.R..

Art. 5 

L’Unione Sindacale Regionale e competente a coordinare l’azione organizzativa sindacale a livello regionale delle Federazioni di categoria. A tale scopo essa solleciterà il più ampio confronto tra le varie strutture verticali e favorirà il loro incontro attraverso periodiche riunioni settoriali o comunque intercategoriali al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione sindacale categoriale a livello regionale deve essere data preventiva informazione all’U.S.R.

Alla stessa spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale a livello regionale.

L’Unione Sindacale Regionale può altresì stabilire patti associativi con soggetti che rappresentino aggregazioni culturali e sociali, associazioni professionali ed altre esperienze sindacali che, pur non essendo disciplinati secondo le forme istituzionali proprie del sindacato, organizzino tuttavia il lavoro in aree prevalentemente non contrattualizzate o per specificità professionali, nonché i servizi nelle loro più diverse forme e manifestazioni, condividendo le finalità ed i principi della CISL.

CAP. III DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Art. 9

L’iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore, lavoratrice, pensionato e pensionata che di essa condivida principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare all’elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d’iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell’Organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che Ii riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell’attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all’attività sindacale.

Ogni iscritto ha l’obbligo di pagare i contributi d’iscrizione al sindacato con le modalità e nell’ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

È prevista l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

CAP. IV SERVIZI

Art. 10

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, nonché per rafforzare li patio associativo nella CISL, la U.S.R. può costituire strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali.

Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Confederazione, delle categorie e degli Enti e delle Associazioni confederali, curandone la diffusione nel territorio del sistema servizi.

Con cadenza biennale, in corrispondenza di quella nazionale, potrà essere convocata la conferenza dei servizi

CAP. V ORGANI DELLA UNIONE SINDACALE REGIONALE

Art. 11

Sono organismi dell’U.S. R. :

  • il Congresso Regionale;
  • il Consiglio Regionale;
  • il Comitato Esecutivo Regionale;
  • la Segreteria Regionale;
  • il Collegio dei Sindaci;
  • il Collegio dei Probiviri.

CAP. VI – IL CONGRESSO REGIONALE

Art. 12

Il Congresso regionale è composto dai delegati eletti nei Congressi regionali delle Federazioni di categoria e nelle Aree Sindacali Territoriali (AST), nel numero stabilito dai coefficienti previsti dal regolamento congressuale fissato dalla U.S.R..

I delegati delle categorie e delle strutture territoriali (AST) rappresentano rispettivamente il 50% dei tesserati.

Partecipano inoltre con solo diritto di parola, in quanto non delegati, i componenti del Consiglio regionale uscenti e subentranti a qualsiasi titolo.

Il Regolamento di attuazione del presente Statuto detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere, di giovani, di immigrati nelle liste dei delegati ed alla partecipazione dei delegati della Federazione nazionale pensionati.

Esso è indetto dal Consiglio Generale regionale in via ordinaria ogni quattro anni, in concomitanza al Congresso confederale.

Il Congresso regionale:

a) fissa l’indirizzo generale della Unione sindacale regionale in coordinamento con gli indirizzi espressi dagli organismi confederali;

b) elegge i delegati al Congresso confederale a scrutinio segreto;

c) elegge i componenti elettivi del Consiglio Generale regionale a scrutinio segreto;

d) elegge il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri a scrutinio segreto;

e) approva lo Statuto della U.S.R. e relative modifiche.

Art. 13 

La periodicità dei Congressi delle Federazioni regionali di categoria a partire dal luogo di lavoro che costituisce istanza congressuale, è fissata dai rispettivi Statuti. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

a) dal Consiglio generale regionale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti

b) da 1/3 dei soci i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni regionali di categoria che sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Il Congresso straordinario deve essere convocato entro sei mesi dalla richiesta.

Art. 14 

L’ordine del giorno del Congresso regionale e fissato dal Consiglio generale regionale su proposta della Segreteria regionale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

CAP. VII – IL CONSIGLIO GENERALE REGIONALE

Art. 15 

II Consiglio generale e l’organismo deliberante dell’U.S.R. tra un Congresso e l’altro; esso si riunisce almeno due volte l’anno.

Il Consiglio generale regionale elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse regionale nell’ambito degli indirizzi fissati dal Congresso regionale e nel quadro delle politiche generali confederali.

Le competenze proprie della U.S.R. regionalizzata sono stabilite nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 16

Il Consiglio Generale regionale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati.

Il Regolamento di attuazione allo Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale regionale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall’art. 37 del presente Statuto e quelli derivanti dall’applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel regolamento di attuazione per la categoria dei pensionati nel Consiglio generale regionale, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Il Consiglio generale regionale delibera, sulla base delle esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto ed al numero dei componenti di Segreteria, nel limite definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Il Consiglio generale regionale:

  1. elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse regionale nell’ambito degli indirizzi fissati dal Congresso regionale e nel quadro delle politiche generali confederali;
  2. fissa gli indirizzi generali dell’attività degli Enti regionali della

Il Consiglio Generale e normalmente convocato dal Comitato esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo.

In casi eccezionali, da motivare, il Consiglio generale regionale può essere convocato dalla Segreteria regionale.

Art. 17 

II Consiglio generale regionale elegge nel suo seno, con votazioni separate:

  1. la Segreteria regionale;
  2. il Comitato Esecutivo;
  3. i Presidenti regionali degli Enti della CISL, su proposta della Segreteria dell’U.S.R., ove previsto nei propri statuti.

Al Consiglio generale regionale spetta inoltre il compito:

a) di convocare il Congresso in sessione ordinaria in concomitanza al Congresso confederale ed il Congresso in sessione straordinaria, nonché di approvare lo schema di Regolamento congressuale;

b) di approvare il regolamento di attuazione dello Statuto regionale, in armonia con le disposizioni confederali;

c) di eleggere i rappresentanti della regione in seno al Consiglio generale confederale;

d) di nominare il Presidente del Collegio dei Sindaci e il Presidente del Collegio dei Probiviri;

e) di nominare, su proposta della Segreteria, sentito il coordinamento donne, la responsabile regionale del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio generale regionale ove non ne sia già componente;

f) di eleggere i Responsabili di AST, su proposta della Segreteria USR, previa consultazione del Coordinamento di AST, che entrano a far parte di diritto del Consiglio generale regionale;

g) di stabilire il numero e i confini geografici delle AST ed approvare il regolamento per il loro funzionamento.

Le decisioni del Consiglio generale regionale, salvo quelle previste dal presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Art. 18 

In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio generale regionale eletti dal Congresso, questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso riporterà in graduatoria il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto.

Art. 19 

Qualora un componente di diritto del Consiglio generale regionale venga eletto componente della Segreteria regionale ed opti per quest’ultima carica, rimarrà componente del Consiglio generale regionale anche se cessa dalla carica di Segretario regionale.

Art. 20

II Consiglio generale prima di procedere alle votazioni per l’elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria nel limite massimo definito dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

CAP. VIII – IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 21

Il Comitato esecutivo nell’ambito delle deliberazioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale:

a) coordina le attività sindacali e organizzative di interesse regionale;

b) delibera le azioni sindacali generali a livello regionale;

c) designa i rappresentanti dell’organizzazione in Enti, Associazioni e/o società esterne ove e prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale di nomina regionale come indicate nel regolamento di attuazione dello Statuto;

d) dirime i conflitti tra organismi nell’ambito della regione;

e) approva i bilanci preventivi e consuntivi dell’Unione regionale;

f) verifica le linee programmatiche e ratifica i bilanci degli Enti e delle Associazioni della CISL del Friuli Venezia Giulia;

g) definisce con apposita delibera il numero e le modalità di designazione dei componenti del Coordinamento di AST e delle sue eventuali articolazioni, su proposta della Segreteria U.S.R.;

h) adotta i regolamenti per i trattamenti economici e normativi degli operatori sindacali, degli operatori tecnici e del personale dell’U.S.R.;

i) delibera circa i vincoli di incompatibilità, come indicate nel regolamento di attuazione, in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

II Comitato Esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del coordinamento femminile regionale. Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

Art. 22

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi, è convocato dalla Segreteria regionale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l’Esecutivo stesso. Esso è presieduto dal Segretario generale.

CAP. IX – LA SEGRETERIA REGIONALE

Art. 23 

La Segreteria regionale:

a) rappresenta l’U.S.R. nei confronti di terzi e delle pubbliche autorità, enti associazioni ed organismi della regione;

b) esegue le decisioni del Comitato esecutivo;

c) assicura l’osservanza delle decisioni assunte dagli organismi regionali;

d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Unione sindacale regionale;

e) provvede agli adempimenti delegati dalla Confederazione;

f) sovrintende al funzionamento degli uffici regionali;

g) predispone, per il Congresso della S.R., la relazione, nonché una nota sulle linee della politica delle risorse economiche e finanziarie confederali adottate;

h) indica al Consiglio Generale, previa consultazione del Coordinamento di AST i Responsabili di AST;

i) interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le organizzazioni nella regione.

Essa è composta:

    1. dal Segretario generale;
    2. dal Segretario generale aggiunto;
    3. dai Segretari regionali;

eletti dal Consiglio generale regionale nel proprio seno in successive e separate votazioni. La Segreteria regionale risponde collegialmente di fronte agli organismi deliberanti.

Art. 24 

II Segretario generale ha la rappresentanza legale della U.S.R.. Il Segretario generale aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti; i Segretari lo coadiuvano nel coordinamento ed hanno la responsabilità dei settori di attività regionale.

L’amministrazione del patrimonio della U.S.R., e di ogni altra attività economica o finanziaria, comunque promossa o gestita nell’interesse della U.S.R., è attribuita alla responsabilità di un segretario regionale.

CAP. X – IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 25

II Collegio dei sindaci provvede al controllo amministrativo della U.S.R. ed adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori Regolamenti. L’attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Essi partecipano alle sedute del Consiglio generale con voto consuntivo; tramite il loro Presidente riferiscono periodicamente sull’andamento amministrativo sia al Comitato esecutivo, sia al Consiglio generale dell’USR; rispondono della loro azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci dell’U.S.R. è composto da cinque componenti, di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti; i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venisse a mancare, per dimissioni od altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componenti supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi. Laddove non sussistano candidati non eletti, il Consiglio generale regionale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio generale regionale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto canto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio generale regionale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti e non iscritti all’organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte degli organismi deliberanti delle strutture controllate.

È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di altro organismo, eccettuata l’ipotesi in cui la carica sia esercitata all’interno delle strutture territoriali di Federazione.

Il Collegio regionale dei sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli Enti e delle Associazioni regionali della CISL, salvo una diversa composizione per gli stessi Enti e Associazioni che consegua da disposizioni di legge o amministrative secondo quanta stabilito dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

CAP. XI – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

II Collegio regionale dei probiviri è organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

L’attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l’accertamento dei fatti e relative contestazioni sui ricorsi e contra presunte violazioni dello Statuto, del regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dallo Statuto confederale, dal presente Statuto e dal relativo regolamento.

Il Collegio regionale dei probiviri è competente per tutti i casi che non riguardano il Collegio confederale e i conflitti interni alle singole categorie, di cui all’art.11 dello Statuto confederale.

Art. 27 

II Collegio regionale dei probiviri è composto da 5 componenti eletti dal Congresso. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

In assenza di candidati non eletti il Consiglio generale regionale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Il Consiglio generale regionale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente scegliendo tra i componenti e tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Sarà approvato un apposito regolamento di funzionamento sulla base del relativo regolamento confederale.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Consiglio generale regionale ha l’obbligo di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa.

Durante tale periodo, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospese fino ad insediamento del nuovo Presidente.

I probiviri non possono far parte di organismi deliberanti.

È incompatibile la carica di probiviro di un organismo con quella di probiviro di altro organismo.

Art. 28

II Collegio regionale dei probiviri emette:

a) ordinanze allo scopo di regolare l’attività istruttoria e raccogliere prove;

b) lodi decisori del merito delle

I lodi dei Collegi debbono essere motivati.

Il Presidente ha l’obbligo di notificarli alle parti e assumono immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

I Collegi, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravvedano sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, possono assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione. Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell’ordinanza.

Art. 29

II Collegio regionale dei probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci. Nella decisione dei lodi il Collegio dei probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione.

L’eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

  • il richiamo scritto;
  • la deplorazione con diffida;
  • la sospensione da 3 a 12 mesi, con decadenza da eventuali cariche ricoperte;
  • la destituzione dalle eventuali cariche ricoperte;
  • l’espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un’eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell’Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall’Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

 

Art. 30

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravita del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d’urgenza, sono la Segreteria confederale, le Segreterie delle Federazioni nazionali e regionali di categoria e quelle di Unioni sindacali regionale per i rispettivi livelli di competenza sentiti il sindacato territoriale dove è avvenuta l’iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l’ha stabilita al cessare delle cause che l’hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dal Regolamento di attuazione.

Art. 31

Quando le Segreterie di categoria e/o confederali nell’ambito della specifica competenza territoriale sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l’obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei probiviri.

L’omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai probiviri competenti.

CAP. XII – ROTAZIONE E LIMITI DI ETA’

Art. 32

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, per Segretari generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

Art. 33

II raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione.

I componenti delle segreterie di categoria e dei livelli confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Tale disposizione non si applica alle cariche di segreteria nella FNP a tutti i livelli.

Art. 34

Per affermare l’assoluta autonomia della CISL sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in quanta componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli.

Restano ferme le incompatibilità previste dall’art. 6 del Regolamento Confederale.

Il Comitato esecutivo confederale e i Comitati esecutivi delle U.S.R., sentita la Segreteria confederale, sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Art. 35

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l’Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche. Nel caso in cui si verifichino, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

CAP. XIII – ELEGGIBILITA’ E COOPTAZIONI

Art. 36

I soci, con requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Confederazione Regionale, e delle Federazioni regionali di categoria alla sola condizione di avere un’anzianità di iscrizione alla CISL di almeno due anni salvo per quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

 

Art. 37

I Consigli generali, i Comitati direttivi e gli organismi similari comunque denominati della U.S.R. e delle diverse articolazioni delle Federazioni regionali di categoria, hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Qualora un componente eletto nel Consiglio Generale della CISL Confederale, Responsabile di AST, dovesse per qualsiasi motivo non fare più parte dell’organismo si procederà alla nomina del primo avente diritto non eletto, come risultante dalla lista dei non eletti del Consiglio Generale, attivandosi, contemporaneamente, l’istituto della cooptazione per ii nuovo responsabile di AST.

La cooptazione di cui al comma precedente potrà essere utilizzata nel limite massimo del 5% con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale Confederale.

Per quanta riguarda gli organismi dei sindacati territoriali di categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

A livello territoriale, regionale e nazionale la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato direttivo o Consiglio generale di categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

CAP. XIV – FINANZA

Art. 38

Le entrate ordinarie della U.S.R. sono costituite dalla quota parte della contribuzione fissata dal Consiglio generale confederale a norma dello Statuto confederale.

CAP. XV – PATRIMONIO

Art. 39

II patrimonio della U.S.R. è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza regionale e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati.

Vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso vi è l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Vi è l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

È prevista l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Art. 40

La U.S.R. risponde di fronte ai terzi e all’autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario generale regionale congiuntamente, al Segretario regionale che presiede al settore relativo all’amministrazione.

Art. 41

Le organizzazioni sindacali categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque. Non potranno per qualsiasi titolo, causa o per il fatto di far parte della U.S.R. chiedere di essere sollevate dalle stesse.

Art. 42

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla U.S.R. a favore delle organizzazioni categoriali o dei loro associati costituiscono normale attività ispettiva e di assistenza dell’U.S.R. senza assunzione di corresponsabilità.

CAP. XVI – ENTI DELLA U.S.R.

Art. 43

Il Comitato esecutivo della U.S.R potrà costituire enti, istituti e società che abbiano per obiettivo la crescita culturale e sociale dei lavoratori.

CAP. XVII – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Art. 44

Le modifiche del presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso regionale:

a) dal Congresso dietro richiesta del 50% più uno dei delegati;

b) dal Consiglio regionale a maggioranza di 2/3;

c) dalle Federazioni regionali di categoria su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio regionale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l’incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi delle Federazioni regionali di categoria.

Tali proposte devono essere inviate alla commissione entro Ire mesi prima della data di effettuazione del Congresso.

La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell’organizzazione almeno due mesi prima dall’effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio regionale – convocato almeno 15 giorni prima dell’effettuazione del Congresso – proporrà allo stesso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza di 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio generale regionale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso regionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

CAP. XVIII – NORMATIVA REGOLAMENTARE

Art. 45

La U.S.R. si doterà di un Regolamento di attuazione dello Statuto sulla base delle indicazioni dello Statuto confederale e del relativo regolamento.

Art. 46

Il Regolamento di attuazione deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio regionale esclusivamente secondo la seguente procedura:

il Consiglio deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all’ordine del giorno e con un preavviso di almeno 15 giorni; alla convocazione devono essere allegate le proposte concernenti il Regolamento;
le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

CAP. XIX – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 47

Per quanto non previsto nel presente Statuto e Regolamento di attuazione valgono le norme dello Statuto e Regolamento confederale.

CAP. XX – PROCEDURE PER LO SCIOGLIMENTO DELLA UNIONE SINDACALE REGIONALE

Art. 48

Lo scioglimento della U.S.R. CISL FVG può essere pronunciato solamente dal Congresso confederale a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso confederale regionale delibera la destinazione e l’impiego del patrimonio della U.S.R. CISL FVG.

In ogni caso vi è l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

STATUTO, approvato dal XIII Congresso USR CISL FVG tenutosi a San Vito al Tagliamento in data 9-10 e 11 marzo 2022, e adeguato, come da art. 55 Statuto Confederale CISL, dal Consiglio Generale USR tenutosi il 28 luglio 2022 a Palmanova.